La tutela offerta dal diritto della proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda i marchi, è di fondamentale importanza per assicurare una concorrenza leale sul mercato e proteggere i consumatori da confusione e inganno.
Uno degli elementi fondamentali per la concessione della registrazione di un marchio è la sua distintività, ovvero la sua capacità di identificare in modo univoco ed esclusivo prodotti o servizi sul mercato.
In questo contesto, la distintività fonetica e visiva riveste un ruolo cruciale nel diritto dei marchi. Pertanto, questo articolo propone un'analisi della distintività fonetica e visiva nella concessione della registrazione del marchio, concentrandosi sull'interpretazione giurisprudenziale, sulla base di una decisione legale emblematica.
Distintività fonetica e visiva: concetto e importanza
La distintività fonetica si riferisce alla capacità di un marchio di essere distinto dalla sua pronuncia udibile.
La distintività visiva è una dimensione cruciale nel contesto della tutela del marchio e della percezione del consumatore. Mentre la distintività fonetica si riferisce alla differenziazione attraverso la pronuncia uditiva, la distintività visiva si concentra sulla capacità di un marchio di distinguersi ed essere identificato attraverso la sua presentazione visiva.
Questo significa che, anche se due marchi hanno nomi diversi, se foneticamente simili possono generare confusione tra i consumatori. Pertanto, la distintività fonetica e visiva è essenziale per garantire che un marchio sia facilmente identificabile e distinguibile dagli altri presenti sul mercato.
Nell'ambito del diritto dei marchi, la distintività è uno dei requisiti fondamentali per la concessione della registrazione.
La legge sulla proprietà industriale stabilisce che i marchi privi di carattere distintivo non possono essere registrati, condizione imprescindibile per la tutela legale.
La distintività può manifestarsi in vari modi, siano essi visivi, fonetici o concettuali, e viene valutata tenendo conto delle caratteristiche del mercato e dei consumatori.
Caso specifico: Marchi misti “UOTẒ” e “WOTS”
Al fine di contribuire alla conoscenza e all'applicazione della distintività fonetica e visiva, possiamo citare il caso relativo alla richiesta di registrazione del marchio misto UOTẒ, presentata in via amministrativa dal suo titolare all'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI), procedimento INPI n. 909.313.202, su richiesta di UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA.
La domanda di registrazione del marchio, presentata nella sua forma mista dal titolare, è stata respinta in quanto precedentemente depositata per il marchio "WOTZ", come si evince dalla copia del verbale amministrativo presso l'INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile)


Il marchio UOTẒ è stato respinto a causa del marchio misto “WOTZ” precedentemente concesso dall’INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile) l’8 marzo 1989, secondo il procedimento amministrativo n. 814.693.920, che si può consultare di seguito:

Come si può notare sopra, i marchi in questione sono misti e presentano i seguenti loghi:


Il titolare del marchio UOTẒ ha impugnato la decisione di rigetto dell'INPI; tuttavia, l'Agenzia federale ha confermato il rigetto, il che significa che, secondo l'interpretazione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale, i marchi "UOTẒ" e "WOTS" non possono coesistere sul mercato.
Pertanto, una volta esaurita l'analisi della richiesta di registrazione del marchio UOTẒ presso tale Autorità Federale, è stato necessario ricorrere alla magistratura per risolvere la questione, e quindi per osservare la distintività fonetica e la distintività nelle attività svolte.
Analisi della giurisprudenza
La società UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA, che aveva richiesto la registrazione del marchio UOTẒ, ha presentato ricorso presso la Corte Federale dello Stato di Rio de Janeiro, al fine di ottenere l'annullamento della decisione emessa dall'INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale) che confermava il rigetto della domanda di registrazione.
La causa è stata inizialmente respinta, poiché si è ritenuto, ora in sede giudiziaria, che la decisione dell'INPI di negare la registrazione del marchio UOTẒ fosse corretta, il che ha portato a un ricorso al Tribunale regionale federale dello Stato di Rio de Janeiro per la revisione della questione.
Pertanto, vista l'insistenza del titolare del marchio UOTẒ e le valide motivazioni che hanno guidato il ricorso, è stata emessa una recente sentenza dal Tribunale Federale Regionale della 2ª Regione, con sede nello Stato di Rio de Janeiro, nel caso n. 5023289-72.2018.4.02.5101, nella quale è stata analizzata la suddetta situazione giuridica e si è posto l'accento sul dibattito cruciale in materia di diritto della proprietà industriale: la distintività fonetica e visiva nella concessione della registrazione del marchio.
Il nodo della controversia risiedeva nell'interpretazione del comma XIX dell'articolo 124 della Legge n. 9.279-96, che stabilisce i divieti di concessione della registrazione di marchi in presenza di identità o somiglianza tali da generare confusione tra prodotti o servizi identici, simili o correlati. In tale contesto, sia l'INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale) che la sentenza di primo grado hanno basato le proprie decisioni sulla somiglianza fonetica tra le espressioni "UOTẒ" e "WOTS", in particolare attraverso un'analisi che considerava l'anglicizzazione dei suoni delle lettere corrispondenti.
In questo contesto, sia l'INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale) sia la sentenza di primo grado hanno basato le loro decisioni sulla somiglianza fonetica tra le espressioni, in particolare attraverso un'analisi che ha preso in considerazione l'anglicizzazione dei suoni delle lettere corrispondenti.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il carattere distintivo richiesto per la registrazione di un marchio non si limita alla sola somiglianza fonetica tra i segni.
L'articolo 122 della legge n. 9.279/96 stabilisce che un marchio deve essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende.
Il Tribunale Federale Regionale dello Stato di Rio de Janeiro ha annullato la decisione amministrativa dell'INPI e ribaltato la sentenza emessa dalla Magistratura, che concedeva il marchio UOTẒ, poiché le grafie delle espressioni "UOTẒ" e "WOTZ", pur potendo presentare somiglianze fonetiche, mostrano differenze facilmente verificabili dal consumatore, conformandosi quindi alle disposizioni dell'articolo 122 della Legge n. 9.279/96, e le attività svolte dalle aziende non sono in conflitto tra loro.
Pertanto, anche in presenza di somiglianza fonetica, è fondamentale valutare se l'ortografia delle espressioni presenti differenze che ne consentano l'identificazione da parte del consumatore medio.
Un'interpretazione restrittiva del concetto di distintività potrebbe comportare il diniego ingiusto di registrazioni di marchi legittimi, danneggiando lo sviluppo del mercato e la concorrenza.
In sintesi, la decisione emessa dal Tribunale regionale federale della 2ª Regione sottolinea l'importanza di un'analisi completa e contestualizzata nel processo di registrazione dei marchi, in particolare per quanto riguarda la distintività fonetica e visiva, e questo approccio mira a garantire un equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà industriale e la promozione della concorrenza e dell'innovazione sul mercato.
Conclusione
La distintività fonetica e visiva riveste un ruolo cruciale nella registrazione dei marchi, essendo requisiti essenziali per garantire la tutela legale e una chiara identificazione sul mercato.
L'analisi giurisprudenziale presentata in questo articolo evidenzia l'importanza di un'interpretazione equilibrata della distintività fonetica e visiva, considerando non solo la somiglianza nella pronuncia, ma anche le differenze di ortografia e di presentazione visiva dei marchi.
Pertanto, quando si richiede la registrazione di un marchio, è essenziale considerare non solo la sua ortografia, ma anche la sua pronuncia e la sua distintività fonetica e visiva rispetto ad altri marchi già registrati.
È opportuno precisare che, in questo caso specifico, una delle accuse più importanti riguarda il fatto che il titolare del marchio "WOTS" non lo utilizzava in modo conforme a quanto richiesto dall'INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale brasiliano), il che ha certamente contribuito all'esito della decisione emessa dal Tribunale.
Inoltre, il titolare del marchio "pionieristico" ha agito in modo permissivo nella coesistenza tra i marchi, non opponendosi nemmeno alla richiesta di registrazione del marchio "UOTẒ" durante la procedura di domanda, fatto che lo indebolisce, soprattutto in segmenti identici.
Pertanto, è necessario garantire una protezione efficace per evitare conflitti sul mercato, come dimostrato dalla giurisprudenza analizzata.
Il processo analizzato in questo articolo è stato sponsorizzato dal team dello studio legale Montañés Albuquerque Advogados, che opera da anni nel settore della proprietà intellettuale, contribuendo allo sviluppo di idee e cercando di consolidarle attraverso lo studio e l'informazione.



